Art. 67 bis · Disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo
Sez. II

Art. 67 bis

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Disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo

In vigore dal 30 nov 2021
1. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo. 2. Le disposizioni previste negli , comma 3, e nel Titolo II, Capo III e IV, come richiamate dall', comma 5, si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in Italia qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di decadenza ai sensi dell' e autorizzazione ai sensi dell' sono adottati dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS. 3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia sono adottati o proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS. 3-bis. I provvedimenti indicati negli , commi 2 e 3, e 67-ter, comma 1, lettera d), sesto e settimo periodo, nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo sono adottati conformemente al presente Capo e d'intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario, se diverso dalla Banca d'Italia. 3-ter. Qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario, la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata, può individuare le ipotesi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni di attuazione della direttiva 2009/138/CE ivi adottate, se equivalenti alle disposizioni del presente Capo, d'intesa con l'autorità competente per la vigilanza sul settore assicurativo nello stato dell'Unione Europea in cui la società ha la sede legale. 3-quater. La Banca d'Italia conclude accordi con il coordinatore del conglomerato finanziario al fine di definire forme di collaborazione e coordinamento per agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia di attuazione del Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, continua ad applicarsi il Titolo III, Capo II, Sezioni I e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nella versione precedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa."

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-67-bis