Art. 37 ter · Costituzione del gruppo bancario cooperativo
Sez. II

Art. 37 ter

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Costituzione del gruppo bancario cooperativo

In vigore dal 15 apr 2016
1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell', comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia: a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'; b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo. 2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell' e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo. 3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all' e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall', comma 1. 4. Il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.
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