Sez. II
Art. 35
250 / 389Operatività
In vigore dal 15 apr 2016
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell', determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-35