Art. 35 · Operatività
Sez. II

Art. 35

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Operatività

In vigore dal 15 apr 2016
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. 2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell', determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-35