Sez. II
Art. 33
248 / 389Norme generali
In vigore dal 19 dic 2018
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall', comma 1-bis.
1-ter. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.
2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli , comma 3.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro nè superiore cinquecento euro.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica apportata all'art. 33, comma 4 del presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.
- Il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che "Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, e' assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane mediante strumento di natura privatistica".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-33