Titolo I
Art. 3
157 / 389Ministro dell'economia e delle finanze
In vigore dal 29 feb 2004
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-3