Art. 151 · Banche pubbliche residue
Titolo IX

Art. 151

359 / 389

Banche pubbliche residue

In vigore dal 1 gen 1994
1. L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-151