Art. 144 octies · Società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia

Art. 144 octies

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Società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia

In vigore dal 30 nov 2021
-ocites Società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia. 1. Nel caso di violazione delle disposizioni richiamate nell', comma 10, la Banca d'Italia chiede all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE in vigore in quello Stato.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3, comma 10) che "Le modifiche apportate dal presente decreto al Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data indicata all'articolo 6 del presente decreto, salvo che per le violazioni delle disposizioni richiamate nei commi 1, 2, 3, 4 e 6, alle quali le modifiche apportate dal presente decreto al Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della disciplina attuativa richiamata nei commi 1, 2, 3, 4 e 6. Alle violazioni commesse prima di tali date continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Storico versioni

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