Art. 14 · Autorizzazione all'attività bancaria
Capo II

Art. 14

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Autorizzazione all'attività bancaria

In vigore dal 11 gen 2027
1. L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia; c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonché alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione; d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall' per i titolari delle partecipazioni ivi indicate ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto; e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'; f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 2. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione. 2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. 3-bis. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni: a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata; b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni; c) è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi; c-bis) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'. 3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 208. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 208. 4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto e gli articoli 14-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies e 58-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto, si applicano a partire dall'11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-14