Titolo VIII
Art. 132 bis
351 / 389Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale
In vigore dal 1 mar 2010
1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attività finanziaria in violazione degli , la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-132-bis