Titolo VIII
Art. 132
349 / 389Abusiva attività finanziaria
In vigore dal 19 set 2010
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall', comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all' o dell'iscrizione di cui all' ovvero dell', è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-132