Art. 131 · Abusiva attività bancaria
Titolo VIII

Art. 131

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Abusiva attività bancaria

In vigore dal 1 gen 1994
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell' ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-131