Art. 126 quinquies · Contratto quadro

Art. 126 quinquies

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Contratto quadro

In vigore dal 11 gen 2024
1. Ai contratti quadro si applica l', commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, e l', commi 2, 3 e 4. Il potere previsto dall', comma 2, è esercitato dalla Banca d'Italia. 2. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell', comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-126-quinquies