Art. 125 septies · Cessione dei crediti
Capo II

Art. 125 septies

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Cessione dei crediti

In vigore dal 19 set 2010
1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. 2. Il consumatore è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalità con cui il consumatore è informato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-125-septies