Art. 120 octiesdecies · Pratiche di commercializzazione abbinata

Art. 120 octiesdecies

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Pratiche di commercializzazione abbinata

In vigore dal 4 giu 2016
1. È vietata l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente. 2. È fatto salvo quanto stabilito dall', comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall' del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall', comma 3-bis, del Codice del consumo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Storico versioni

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