Titolo V-BIS
Art. 114 quater
377 / 389Istituti di moneta elettronica
In vigore dal 14 set 2024
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresì iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'.4, le ragioni che la hanno determinata.
2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente.
3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell' senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell';
b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.
b-bis) emettere token collegati ad attività ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attività diversi da quelli di cui all', paragrafo 4, del medesimo regolamento, nonché le attività connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attività imprenditoriali ai sensi dell', comma 4.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-114-quater