Art. 114 quater · Istituti di moneta elettronica
Titolo V-BIS

Art. 114 quater

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Istituti di moneta elettronica

In vigore dal 14 set 2024
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresì iscritte le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall'Italia. 1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonché, in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi dell'.4, le ragioni che la hanno determinata. 2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente. 3. Gli istituti di moneta elettronica possono: a) prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell' senza necessità di apposita autorizzazione ai sensi dell'; b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica. b-bis) emettere token collegati ad attività ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attività diversi da quelli di cui all', paragrafo 4, del medesimo regolamento, nonché le attività connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attività imprenditoriali ai sensi dell', comma 4.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-114-quater