Art. 114 octies
29 / 389Attività esercitabili
In vigore dal 14 set 2024
1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:
a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;
b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;
c) gestire sistemi di pagamento.
2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito.
2-bis. Gli istituti di pagamento possono emettere token collegati ad attività ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e prestare servizi per le cripto-attività ai sensi dell' del medesimo regolamento, nonché le attività connesse e strumentali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2023/1114, salvo che svolgano altre attività imprenditoriali ai sensi dell', comma 4.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385#art-114-octies