Art. 3
3 / 20Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo
In vigore dal 8 ott 1993
1. Presso lo SCAU è istituita l'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo sulla base dei dati accertati, per l'anno 1993, ai fini della assoggettabilità agli obblighi delle assicurazioni sociali degli operai agricoli, dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e dei lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura.
2. Per il primo impianto nell'anagrafe confluiscono i dati sulle posizioni aziendali già disponibili negli archivi SCAU e degli altri enti previdenziali.
3. L'anagrafe contiene gli elementi relativi alle posizioni aziendali di ciascuna impresa o datore di lavoro, acquisiti fra l'altro ai sensi dell', ed è aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nei predetti dati.
4. L'anagrafe è realizzata e gestita in modo da garantire:
a) l'accesso degli enti previdenziali, delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi comprese le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura;
b) la piena connettività con l'anagrafe dei lavoratori agricoli per una utilizzazione integrata delle informazioni da parte di tutte le strutture pubbliche interessate.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità con i principi di trasparenza della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i limiti e le modalità di accesso all'anagrafe di associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, enti pubblici, privati.
6. Ai fini della immediata attivazione dell'anagrafe delle aziende lo SCAU può utilizzare i servizi informatici messi a disposizione, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, dall'INPS e dall'INAIL.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-08-11;375#art-3