Art. 20 · S a n z i o n i

Art. 20

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S a n z i o n i

In vigore dal 1 dic 1996
1. Chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposiziooni, il diritto ad ogni beneficio di legge, ivi comprese le agevolazioni ovvero le riduzioni contributive di cui al presente decreto legislativo. 2. Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Pian di Cansiglio, addì 11 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei ministri GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-08-11;375#art-20