Art. 19 · Attività di vigilanza

Art. 19

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Attività di vigilanza

In vigore dal 8 ott 1993
1. Presso ciascun ufficio dello SCAU è istituito, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche e previa definizione del processo riorganizzativo dell'ente da operare ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, un nucleo operativo di vigilanza per l'applicazione delle norme previdenziali del settore composto da un numero non inferiore a due e non superiore ad otto unità, in relazione al numero delle imprese agricole e dei lavoratori occupati in ciascuna provincia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-08-11;375#art-19