Art. 15
15 / 20Ricorsi dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale
In vigore dal 8 ott 1993
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli a titolo principale e in materia di accertamento dei relativi contributi previdenziali, nonché contro la non iscrizione, è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU.
2. La decisione è pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso; trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti, in base alla normativa anteriore, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale di cui all' della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo SCAU.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-08-11;375#art-15