Art. 8 · Monitoraggio delle acque pubbliche

Art. 8

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Monitoraggio delle acque pubbliche

In vigore dal 20 ago 1993
1. All'art. 42 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 3 è così sostituito: " 3. A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dell'- bis e con frequenza almeno semestrale all'autorità concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-12;275#art-8