Art. 4 · Criteri per la comparazione di domande concorrenti

Art. 4

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Criteri per la comparazione di domande concorrenti

In vigore dal 20 ago 1993
1. All' del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli , è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri: a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile; b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso; c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-12;275#art-4