Art. 3
3 / 15Pareri istruttori
In vigore dal 20 ago 1993
1. All' del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresì, trasmesse alla autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, all'uopo delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-07-12;275#art-3