Art. 6
6 / 8Ricerca di base e finalizzata. Finanziamento
In vigore dal 23 giu 2001
1. L'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica.
2. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi.
3. La ricerca scientifica svolta dagli istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,... e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi.
4. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1 è disposto dal Ministero della sanità, mediante l'erogazione di fondi, anche su base pluriennale.
5. L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni sugli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;269#art-6