Art. 6 · Ricerca di base e finalizzata. Finanziamento

Art. 6

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Ricerca di base e finalizzata. Finanziamento

In vigore dal 23 giu 2001
1. L'attività scientifica di base degli Istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. 2. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. 3. La ricerca scientifica svolta dagli istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,... e con entrate assicurate dalle regioni e da altri organismi. 4. Il finanziamento dell'attività scientifica di cui al comma 1 è disposto dal Ministero della sanità, mediante l'erogazione di fondi, anche su base pluriennale. 5. L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni sugli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;269#art-6