Art. 5 · Patrimonio e contabilità

Art. 5

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Patrimonio e contabilità

In vigore dal 18 ago 1993
1. Al patrimonio e alla contabilità degli istituti si applicano le disposizioni previste per le aziende ospedaliere dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 2. Gli istituti con personalità giuridica di diritto privato adottano bilanci e ogni altro documento contabile separati per ogni singolo presidio e, in ogni caso, distinti da quelli delle fondazioni o di altri soggetti di cui facciano parte. 3. Le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
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