Art. 3 · Organizzazione

Art. 3

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Organizzazione

In vigore dal 4 ago 1994
1. Sono organi degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico: 1) il consiglio di amministrazione; 2) il direttore generale; 3) il collegio dei revisori; 4) il comitato tecnico scientifico. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, modalità di nomina, composizione, durata, attribuzioni e funzionamento degli organi. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, le modalità di nomina del Direttore scientifico e le rela- tive attribuzioni. 3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per gli organi di cui al comma 1, numeri 2) e 3).

Note all'articolo

  • La corte costituzionale con sentenza 19-25 luglio 1994, n. 338 (G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede che del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli istituti di ricovero e cura con personalita' giuridica di diritto pubblico fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti ed un rappresentante della regione ".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;269#art-3