Art. 2
2 / 5Organizzazione
In vigore dal 18 ago 1993
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il comitato amministrativo;
b) il comitato tecnico scientifico;
c) il direttore dell'Istituto.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate la composizione, la durata in carica e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonché l'organizzazione interna dei servizi dell'Istituto, articolato in dipartimenti.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresì, disciplinati:
a) il coordinamento dei compiti dell'Istituto, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, all' della legge 12 agosto 1982, n. 597, al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1988, n. 175, al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, con quelli di cui all' del presente decreto;
b) le tariffe per le prestazioni a pagamento, con il criterio della copertura dei costi e della utilizzazione delle entrate a scopi di ricerca, documentazione e formazione;
c) l'acquisto e la gestione di beni e servizi, nonché la tenuta dei conti e la gestione delle spese, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contabile pubblico;
d) le modalità di conferimento delle borse di studio;
e) le modalità di conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo, anche a cittadini stranieri, per l'attuazione di programmi di ricerca finalizzata;
f) le modalità di effettuazione, in via transitoria, di omologazioni e di verifiche periodiche, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 597, fino alla pubblicazione degli elenchi di professionisti abilitati di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 428;
g) la verifica dei conti e dei rendimenti dei servizi dell'Istituto e il contenimento dei costi a carico del bilancio dello Stato;
h) le attività formative, di perfezionamento e di aggiornamento professionale rivolte al personale del Servizio sanitario nazionale;
4. Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative rela- tive all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;268#art-2