Art. 8 · Vigilanza

Art. 8

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Vigilanza

In vigore dal 18 ago 1993
1. Il Ministro della sanità, nell'esercizio del potere di alta vigilanza e ai fini di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, interviene con i propri uffici e si avvale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e del personale di cui all', comma 2, della legge 1› febbraio 1989, n. 37. 2. Il Ministro della sanità si avvale dei nuclei specializzati dell'Arma dei carabinieri per la repressione delle attività illecite in materia sanitaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;266#art-8