Art. 10
10 / 11Abrogazione
In vigore dal 24 dic 1996
1. Sono abrogate le seguenti norme: l' della legge 13 marzo 1958, n. 296; il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257; l'art. 16 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; la legge 20 giugno 1967, n. 487; l' della legge 20 giugno 1969, n. 383; l'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; l', comma 9, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344; l', comma quinto, sesto e settimo, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767;
l', comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791; l', comma decimo, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627; l', comma 8, limitatamente all'organizzazione del Servizio ispettivo centrale, della legge 7 agosto 1986, n. 462; gli articoli 1-ter e 1-quater della legge 26 giugno 1990, n. 162, nonché tutte le altre incompatibili con il presente decreto.
2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza,....
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GARAVAGLIA, Ministro della sanità ANDREATTA, Ministro degli affari
esteri
BARUCCI, Ministro del tesoro
FABBRI, Ministro della difesa
COLOMBO, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
PALADIN, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;266#art-10