Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 23 mag 1993
1. È istituito il ruolo locale dei traduttori interpreti presso gli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano. 2. La dotazione organica del personale è indicata nella tabella 3 allegata al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-21;133#art-3