Art. 7 · Infrastrutture

Art. 7

7 / 22

Infrastrutture

In vigore dal 6 apr 1993
1. La realizzazione delle nuove infrastrutture a carattere nazionale o interregionale di cui all', comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché dei progetti strategici di cui all', comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale è attribuita alle amministrazioni competenti per materia, sulla base di programmi da approvare dal CIPE, tenuto conto dei finanziamenti ordinari di settore. 2. Nella determinazione dell'importo del fondo di sviluppo regionale si provvede a destinare una quota per la realizzazione di infrastrutture regionali o che, pur se interregionali, rientrano nella capacità economica di due o più regioni che si dichiarino disposte a realizzarle mediante la stipulazione di appositi accordi di programma. 3. Il finanziamento delle infrastrutture e dei progetti strategici di cui al comma 1 può concorrere con le risorse derivanti dai fondi strutturali della Comunità economica europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-03;96#art-7