Art. 17
Abrogato17 / 22Mutui
In vigore dal 6 apr 1993 al 6 apr 1993
Sono attribuite al Ministero del tesoro le competenze e le funzioni della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la contrazione dei mutui anche esteri previsti dalla normativa vigente.
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/04/1993, n. 80 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-04-03;96#art-17