Art. 6 · Effetti del decreto di cambiamento delle generalità

Art. 6

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Effetti del decreto di cambiamento delle generalità

In vigore dal 31 dic 2000
1. Successivamente alla emanazione del decreto di cambiamento delle generalità è fatto divieto alla persona ammessa allo speciale programma di protezione di usare le precedenti generalità, salvo autorizzazione della commissione centrale per specifici atti o rapporti giuridici. 2. Gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti i dati relativi alle precedenti generalità continuano ad essere annotati, iscritti o trascritti sotto le precedenti generalità. 3. Il decreto di mutamento delle generalità non ha effetto sui rapporti di natura civile e amministrativa, sostanziali e processuali, in cui è parte la persona protetta, che sono in corso alla data del decreto medesimo e che si riferiscono a fatti, atti o contratti verificatisi o stipulati anteriormente alla data del provvedimento. 4. Per i rapporti di cui al comma 3, l'interessato è rappresentato, anche in giudizio, dalle persone designate a norma dell'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 5. Nei procedimenti civili, la persona ammessa allo speciale programma di protezione che sia chiamata in giudizio per deporre come testimone, per rendere l'interrogatorio libero o formale, ovvero per rendere il giuramento o per essere sottoposta ad ispezione corporale, può richiedere al servizio centrale di protezione di far pervenire al giudice davanti al quale pende il giudizio, in ogni stato e grado, una attestazione dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza della sussistenza di gravi motivi di sicurezza personale che non consentono all'interessato di comparire in giudizio. La attestazione è acquisita agli atti; dalla mancata comparizione non possono essere tratte conseguenze sfavorevoli a carico della persona protetta. 6. Le indagini ed i procedimenti penali a carico della persona protetta per fatti commessi anteriormente alla data del decreto di mutamento delle generalità sono instaurati e condotti sotto le precedenti generalità sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Sotto le medesime generalità sono fatte le iscrizioni nel casellario giudiziale. 7. Per gli atti soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale, emessi per fatti successivi alla data del decreto di cambiamento delle generalità, si osservano le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778. 8. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GENNAIO 1998, N. 11. 9. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 GENNAIO 1998, N. 11.

Note all'articolo

  • La L. 7 gennaio 1998, n. 11 come modificata dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine di efficacia delle disposizioni della L.11/98 e' posto alla data del 31 dicembre 2002.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-29;119#art-6