Art. 5 · Esonero da responsabilità

Art. 5

5 / 9

Esonero da responsabilità

In vigore dal 9 mag 1993
1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio ed i dipendenti degli uffici della pubblica amministrazione sono esonerati da responsabilità penale, civile e disciplinare relativamente alla formazione di atti, provvedimenti, compresi anche i titoli autorizzatori o abilitativi, alle trascrizioni, iscrizioni, o annotazione di atti, nonché al rilascio di estratti e certificati previsti dal presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-29;119#art-5