Art. 1
1 / 9Richiesta di cambiamento delle generalità
In vigore dal 9 mag 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall', comma 2, della legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306;
Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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Richiesta di cambiamento delle generalità
1. La richiesta di cambiamento delle generalità a norma dell'art. 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è indirizzata congiuntamente ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia ed è ricevuta, unitamente agli elementi di cui all'art. 12 del predetto decreto-legge, dalla autorità che propone lo speciale programma di protezione, ovvero, successivamente, dalla commissione centrale di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge.
2. Alla domanda relativa al cambiamento delle generalità dei figli minori deve essere unito l'assenso dell'altro genitore o l'autorizzazione del giudice tutelare. Il giudice tutelare, sentiti gli interessati, decide tenendo conto delle esigenze di tutela della sicurezza del minore, della sicurezza della persona ammessa allo speciale programma di protezione e dei diritti dei coniugi.
3. La richiesta di cambiamento delle generalità non è soggetta a pubblicazione e contro di essa non è ammessa opposizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-29;119#art-1