Art. 6
6 / 27Rappresentanti del personale
In vigore dal 2 apr 1993
1. Sino all'insediamento degli organi di cui agli , qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei rappresentanti del personale effettivi e supplenti in seno alla commissione centrale per gli uffici locali, alle commissioni provinciali per gli uffici locali ed alle commissioni consultive provinciali per il personale in quanto le rispettive liste non contengano altri candidati utilizzabili, alla sostituzione stessa si provvede mediante rappresentante designato dall'organizzazione sindacale interessata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-6