Art. 4 · Commissione provinciale del personale

Art. 4

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Commissione provinciale del personale

In vigore dal 2 apr 1993
1. La commissione provinciale del personale è composta: a) da un magistrato ordinario o amministrativo con funzioni di presidente e da un presidente supplente sempre appartenente alla magistratura ordinaria o amministrativa; b) dal direttore provinciale e da tre funzionari con qualifica dirigenziale e direttiva o, in mancanza, appartenenti al personale dell'esercizio di categoria VIII; nonché da quattro membri supplenti scelti tra il personale direttivo o appartenente a categoria non inferiore alla VII. 2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VII e, in caso di assenza o impedimento, dal segretario supplente ugualmente appartenente a categoria non inferiore alla VII. 3. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno due componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti: a parità di voti, prevale il voto del presidente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-4