Art. 27
27 / 27Entrata in vigore
In vigore dal 2 apr 1993
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli , comma 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 23 e 26 hanno efficacia dal 1 gennaio 1994.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 marzo 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
BARUCCI, Ministro del tesoro e per la funzione pubblica
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-27