Art. 26 · R i n v i o

Art. 26

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R i n v i o

In vigore dal 2 apr 1993
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto legislativo in merito all'ordinamento degli uffici ed allo stato giuridico ed economico del personale, si applicano le norme proprie dei preesistenti rispettivi ordinamenti coordinate in funzione dell'unificazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-26