Art. 25 · Indennità di buonuscita

Art. 25

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Indennità di buonuscita

In vigore dal 2 apr 1993
1. Nei casi previsti dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, di ricongiungimento del servizio prestato con iscrizione al fondo gestito dall'Istituto postelegrafonici con il servizio che dà luogo alla indennità di buonuscita prevista dal citato testo unico, l'intero importo dell'indennità medesima è corrisposto dall'ente gestore del fondo previdenziale al quale il dipendente è iscritto all'atto della cessazione dal servizio, salvo rivalsa della quota non a proprio carico. 2. Sulla quota d'indennità oggetto della rivalsa, che non sia versata in unica soluzione all'ente che ha effettuato il pagamento entro sessanta giorni dalla data della richiesta, sono dovuti gli interessi legali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-25