Art. 22 · D i s p e n s a

Art. 22

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D i s p e n s a

In vigore dal 2 apr 1993
1. La dispensa dal servizio per motivi di salute ha effetto dalla data della visita medica collegiale, di cui all'art. 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. Il procedimento per la dispensa deve essere portato a compimento entro sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza dei risultati della visita medica collegiale. 3. Il personale, divenuto fisicamente inidoneo alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza od a parte di esse durante il periodo di prova, è dispensato dal servizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-22