Art. 21
21 / 27Riserva di posti
In vigore dal 2 apr 1993
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per le assunzioni di personale appartenente a categorie protette si applicano le limitazioni previste dall'art. 59, secondo comma, e dall'art. 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nonché dall' della legge 12 agosto 1974, n. 370.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-21