Art. 16 · Classificazione degli uffici di nuova istituzione

Art. 16

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Classificazione degli uffici di nuova istituzione

In vigore dal 2 apr 1993
1. La classificazione e l'assegno numerico del personale degli uffici postali di nuova istituzione sono stabiliti provvisoriamente con l'ordinanza istitutiva, in base all'importanza presunta. 2. Decorso un anno dalla data di istituzione si provvede alla classificazione definitiva con le modalità previste dall' nonché alla determinazione del relativo assegno numerico del personale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-16