Art. 14 · Uffici postali

Art. 14

14 / 27

Uffici postali

In vigore dal 2 apr 1993
1. L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni svolge i servizi ad essa devoluti per mezzo di uffici postali di minore, media e rilevante entità e di ricevitorie nonché per mezzo di recapiti di cui all' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. 2. La istituzione, la riunione, la modificazione e la soppressione degli uffici di cui al comma 1 nonché del servizio di recapito e dei posti di fattorino e di procacciato sono disposte con provvedimenti del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico- amministrativo, entro i limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi sui relativi capitoli di spesa, previa autorizzazione del direttore centrale del personale per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-14