Art. 10
10 / 27Dopolavoro postelegrafonico
In vigore dal 2 apr 1993
1. Il secondo comma dell' del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1081, come modificato dall'art. 41 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è sostituito dal seguente:
"La commissione è composta da 9 membri nominati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tra gli impiegati della carriera direttiva. Le sedute sono valide se siano presenti almeno 7 membri.
Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85#art-10