Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 10 mag 1993
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAURRO, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie REVIGLIO, Ministro delle finanze COLOMBO, Ministro degli affari esteri CONSO, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO
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