Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 mag 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 35 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1993; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. Dopo l'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente: "Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da società non residenti). - 1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo non concorrono alla formazione del reddito per il 95 per cento del loro ammontare, a condizione che la partecipazione diretta nel loro capitale sia non inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non residente: a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990; b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunità europea; c) è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte: impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio; selskabsskat in Danimarca; Korperschaftsteuer in Germania; dorow eisodhmatow Nomikvn prosvpvn kerdoskopikoy' xarakthra in Grecia; impuesto sobre sociedades in Spagna; impot sur les societes in Francia; corporation tax in Irlanda; impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo; vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi; imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo; corporation tax nel Regno Unito, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate. 3. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, gli utili previsti al comma 1 possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio. 4. Non può essere richiesto il rimborso a norma dell'art. 11, comma 3, della eccedenza del credito di imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare relativa agli utili conseguiti fino a concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al comma 1 concorrono alla formazione dell'utile per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la società non dispone di utili assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso prima della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e, se distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che la società li assoggetti a maggiorazione di conguaglio. Il rimborso si considera relativo ai dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti dividendi. Le disposizioni del presente comma si applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di cui al comma 1. 5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo. 6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2. 7. Alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del re- gime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-06;136#art-1