Art. 15

Art. 15

Abrogato15 / 23
In vigore dal 16 giu 2001
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2001, N. 206

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206 ha disposto (con l'art. 14, comma 8) che "La commissione di cui al presente articolo, sostituisce la commissione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, abrogato con l'articolo 24,anche per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92. Tutti i riferimenti al predetto articolo 15, contenuti in atti normativi, si intendono pertanto sostituiti con i riferimenti al presente articolo."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;91#art-15