Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 18 apr 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 46 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/44/CEE del Consiglio del 22 gennaio 1990, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali; Viste le direttive 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991, 91/357/CEE della Commissione del 13 giugno 1991 e 91/681/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, concernenti l'etichettatura dei mangimi; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, così come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, e dai decreti ministeriali 21 luglio 1989, n. 316, e 16 ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. In attuazione della direttiva del Consiglio 90/44/CEE del 22 gennaio 1990, come modificata dalle direttive 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991, 91/357/CEE della Commissione del 13 giugno 1991 e 91/681/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, gli allegati I, III, V e VII della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sono sostituiti o integrati conformemente alle indicazioni contenute nell'allegato al presente decreto. 2. L'allegato VIII della predetta legge è abrogato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;89#art-1