Art. 1
1 / 2In vigore dal 18 apr 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 46 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/44/CEE del Consiglio del 22 gennaio 1990, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali;
Viste le direttive 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991, 91/357/CEE della Commissione del 13 giugno 1991 e 91/681/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, concernenti l'etichettatura dei mangimi;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, così come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, e dai decreti ministeriali 21 luglio 1989, n. 316, e 16 ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. In attuazione della direttiva del Consiglio 90/44/CEE del 22 gennaio 1990, come modificata dalle direttive 91/334/CEE della Commissione del 6 giugno 1991, 91/357/CEE della Commissione del 13 giugno 1991 e 91/681/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, gli allegati I, III, V e VII della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sono sostituiti o integrati conformemente alle indicazioni contenute nell'allegato al presente decreto.
2. L'allegato VIII della predetta legge è abrogato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;89#art-1