Art. 6
6 / 9In vigore dal 11 giu 1993
1. Per l'emanazione dei decreti di modifica degli allegati 1 B, 1 C, 2 e 3 è richiesto il parere del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-16;161#art-6