Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 11 giu 1993
1. Per l'emanazione dei decreti di modifica degli allegati 1 B, 1 C, 2 e 3 è richiesto il parere del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-16;161#art-6